L'articolo 7, comma 1, lettera a), della Legge Regionale Lazio 10 dicembre 2024, ha introdotto, all'interno dell'articolo 54, della Legge Regionale Lazio 22 dicembre 1999, n. 38, il comma 3 bis, che cita:
"fermo restando quanto previsto alla lettera b) del comma 1, ai sensi dell’articolo 30, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, sono consentiti i frazionamenti di terreni e fabbricati per divisioni ereditarie, donazioni tra coniugi e tra parenti in linea retta, testamenti, nonché atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù".
Questa recente modifica va a sbloccare una situazione di stallo persistente ormai da anni, permettendo, nei limiti della normativa, la possibilità anche in zona agricola di realizzare frazionamenti di terreni e di unità immobiliari.
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